Doppia contribuzione, doppio danno: il caso degli ISF tra i "silenti" Enasarco

Dietro la complessità delle normative e dei codici di legge si celano questioni di grande impatto pratico, capaci di condizionare l'intera vita professionale e previdenziale di chi opera nella comunicazione scientifica sul farmaco. Cosa accade a un professionista che, dopo anni di contributi regolarmente versati, scopre che una parte consistente della propria posizione previdenziale rischia di non essere riconosciuta?

È questo il punto centrale della vicenda dei cosiddetti "silenti" Enasarco, un tema tornato al centro dell'attenzione dopo un'inchiesta del Fatto Quotidiano e la successiva risposta del Governo in ambito parlamentare. La questione riguarda un elevato numero di lavoratori che hanno versato contributi obbligatori alla Fondazione Enasarco senza però raggiungere la soglia minima per ottenere la pensione erogata dall'ente, trovandosi così con anni di lavoro documentati ma privi di una copertura autonoma. Per la categoria degli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), il problema presenta risvolti ancora più complessi, che mettono in luce una frammentazione strutturale nell'inquadramento di questa professione.

L'informazione scientifica sul farmaco è regolamentata dal Decreto Legislativo 219/2006, che richiede il possesso di una laurea in specifiche discipline per svolgere l'attività. Questa norma definisce la figura di un professionista della salute, distinto dal ruolo dell'agente di commercio, focalizzato sulla promozione di contratti. Tuttavia, nella prassi aziendale, mansioni sovrapponibili vengono spesso gestite con inquadramenti contrattuali differenti, creando un'anomalia in cui l'iscrizione a Enasarco viene applicata quando al professionista è richiesto anche solo in parte di occuparsi della chiusura di contratti. La giurisprudenza, con una significativa pronuncia della Corte di Cassazione richiamata anche da analisi legali come quelle dell'avvocato Pileggi, ha evidenziato come l'ISF svolga un'attività di informazione e non di vendita. Ne consegue che, laddove venga sottoscritto un contratto di agenzia fittizio a fronte di un'attività di natura subordinata o parasubordinata, si possono aprire le porte sia alla riqualificazione del rapporto con la richiesta di differenze retributive e contributive INPS, sia al venir meno del presupposto per il versamento a Enasarco.

Al contempo si genera il problema dei contributi versati in entrambi i sistemi (INPS ed Enasarco), che, in caso di passaggio al lavoro dipendente, rischiano di rimanere bloccati ed inutilizzabili per il raggiungimento della pensione. Il Governo ha riconosciuto che gli strumenti attuali di cumulo, totalizzazione e ricongiunzione non consentono un pieno recupero dei periodi Enasarco, ritenendo necessario un intervento normativo, mentre l'ente previdenziale ha introdotto dal 2024 forme di rendita contributiva parziale. Resta tuttavia aperta la necessità di un meccanismo strutturale che garantisca il completo riconoscimento dei contributi versati per legge, superando le rigidità di un sistema previdenziale ancora poco idoneo alla flessibilità delle carriere moderne.

La Redazione 

Source: FEDAIISF