Informatore Scientifico: agente o lavoratore subordinato?

L'attività dell'Informatore Scientifico del farmaco rappresenta uno dei casi più frequenti in cui può verificarsi la riqualificazione di un contratto di agenzia in un rapporto di lavoro dipendente: la reale natura giuridica non dipende dall'etichetta del contratto, ma da come si svolge concretamente il lavoro e da quanta autonomia ha davvero il collaboratore. Su questo tema la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 10158, 16 aprile 2021) ha chiarito che gli Informatori Medici o Scientifici che lavorano per le imprese farmaceutiche devono essere considerati lavoratori subordinati quando il loro compito si riduce a persuadere la Clientela informandola delle qualità e bontà del prodotto, senza però occuparsi di promuovere vendite o concludere contratti.

La Suprema Corte parte dal presupposto che la professione del propagandista di farmaci — detto anche “Informatore Medico-Scientifico” — può rientrare sia nel lavoro autonomo che in quello subordinato. Per questo motivo, la sentenza individua distinzioni fondamentali in base alle modalità pratiche con cui viene offerta la prestazione. Il ruolo dell'Informatore scientifico deve consistere nel persuadere la potenziale clientela della “opportunità dell’acquisto”, spiegando il prodotto e le sue caratteristiche, ma senza promuovere la firma di contratti (se non in modo del tutto marginale). È proprio l'assenza della promozione diretta dei contratti a separare il lavoratore dipendente dall'agente di commercio. Quest'ultimo non ha un'obbligazione di soli mezzi ma di risultato, ed è tenuto a stimolare e concludere le vendite, poiché il suo compenso — cioè le c.d. provvigioni — è calcolato proprio su queste.

Per queste ragioni, se il collaboratore di una casa farmaceutica si limita a presentare il farmaco ai medici favorendo gli affari dell'azienda solo in via indiretta, si tratta di un propagandista scientifico e quindi di un lavoratore subordinato. Al contrario, sarà un Agente di Commercio se si assume il compito tipico di promuovere la chiusura delle vendite per il preponente, cioè di convincere il cliente ad acquistare e ordinare i prodotti. Nel contratto di agenzia, infatti, l'agente svolge mansioni articolate come la propaganda, la pubblicità, la preparazione dei moduli di vendita e l'invio delle richieste aziendali, tutte finalizzate a concludere contratti in una zona specifica. Queste attività commerciali sono proprie dell'agente e non dell'informatore. L'agente non può limitarsi a fare propaganda indiretta, ma deve spingere il cliente a fare l'ordine vero e proprio, ed è solo su questi contratti andati a buon fine che matura la sua provvigione. Infine, anche la presunzione che considera autonomo o di agenzia chi lavora con partita IVA viene meno se si fornisce la prova contraria.

La Redazione 

Source: FILODIRITTO