L’epidemia di Coronavirus, fra le altre cose, sta anche generando dilemmi relativamente alla sensibilità o meno dei dati riguardanti il proprio stato personale di salute in relazione al COVID-19, e alle modalità di raccolta e di trattamento di tali dati. A questo riguardo, il Garante della Privacy sta raccogliendo innumerevoli quesiti da parte di soggetti pubblici e privati che, in particolare, richiedono chiarimenti su come trattare le informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e sugli ultimi spostamenti rilevati all’atto della registrazione di visitatori e utenti. Inoltre, i datori di lavoro pubblici e privati hanno richiesto se sia possibile di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti relativamente all’assenza di sintomi influenzali e alle vicende relative alla sfera privata.
La norma relativa al COVID-19, adottata d’urgenza nelle ultime settimane, stabilisce che chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, ha l’obbligo di comunicarlo all’azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario. Pertanto il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tuttavia, i datori di lavoro non possono raccogliere né preventivamente né in modo sistematico e generalizzato (anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite), informazioni sulla eventuale sintomantologia influenzale del lavoratore e dei suoi contatti più stretti, o comunque rientranti nella sfera extra-lavorativa. Infatti, quest’ultima tipologia di accertamento di raccolta di informazioni sui sintomi tipici del Coronavirus, e di informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo, spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, unici organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica.
Anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito indicazioni circa l’obbligo per il dipendente pubblico, e per chi opera a vario titolo presso la P.A,. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare tali comunicazioni agevolandone le modalità di inoltro. Inoltre, il datore di lavoro deve comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente.
Riguardo i casi in cui il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico venga in relazione con un sospetto caso di Coronavirus, egli, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati. Le autorità competenti hanno già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
Pertanto, il Garante invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Dino Biselli
Source: Notiziario Chimico Farmaceutico