
L’Allegato A al Dgr n. 1307 del 08/05/2007 emesso dalla Regione Veneto si compone di articoli che riguardano la gestione dei campioni gratuiti che l’Informatore Scientifico del Farmaco rilascia ai medici.
Riguardo alla cessione e acquisizione di campioni gratuiti, il Dgr richiama l’art. 125 del D. Lgs. 219/06 e stabilisce che, ai medici autorizzati a prescrivere il medicinale, gli ISF possono consegnare due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale, esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio e forma; e un massimo di quattro campioni complessivi a visita entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti nell'ambito del listino aziendale, per i farmaci in commercio da più di diciotto mesi. Questi limiti di quantità si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del SSN e secondo le indicazioni AIFA.
La consegna gratuita dei campioni di medicinali ai medici autorizzati a prescriverli deve avvenire seguito di una richiesta scritta redatta dallo stesso medico che riporti in modo leggibile la data, il nome e cognome, il timbro e la firma del medico richiedente, il numero di campioni per farmaco di ogni dosaggio e forma farmaceutica. Le Aziende farmaceutiche sono tenute a farsi consegnare dagli ISF ogni richiesta medica, conservarla per 18 mesi, e a fornire la tale documentazione in caso di richiesta da parte della Regione Veneto. Il medico che ha richiesto i campioni è responsabile della gestione e della corretta conservazione dei campioni stessi.
La norma specifica anche che la cessione dei campioni gratuiti ai medici è un’eccezione alla norma che non consente la cessione a titolo gratuito di medicinali. Per i farmaci destinati ad "uso compassionevole" o alle sperimentazioni cliniche si fa riferimento alla specifica normativa vigente.
Dino Biselli
Source: Regione Veneto