
L’attività di Informazione Scientifica del Farmaco nell’ambito delle strutture sanitarie del SSR della Regione Veneto è disciplinata dalla DGR n. 1307 del 08.05.2007, e in particolare dall’Allegato A che statuisce le modalità operative a riguardo.
Le norme prevedono che:
- le Aziende farmaceutiche che intendono svolgere attività di informazione scientifica sui farmaci nella Regione Veneto devono comunicare i dati degli ISF che opereranno presso le strutture sanitarie regionali per conto dell’azienda (specificando l'eventuale area terapeutica e l'ambito provinciale e/o di ASL e/o AO);
- gli ISF dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento (foto compresa), con riportati i dati personali (nome e cognome, codice fiscale) e professionali (data inizio attività presso l'Azienda farmaceutica, logo e nome dell'Azienda farmaceutica, codice identificativo dell'Azienda farmaceutica, aree terapeutiche e ambito territoriale e/o ASL e/o AO nei quali l'ISF opera). Il tesserino sarà fornito dalle rispettive Aziende farmaceutiche e vidimato dalla Regione Veneto e ogni successiva variazione dell'elenco dei nominativi dovrà essere tempestivamente (30 giorni) comunicata alla Regione o Provincia Autonoma; in caso di cessazione del rapporto di lavoro il tesserino dovrà essere ritirato immediatamente dall'Azienda farmaceutica;
- le direzioni delle strutture del SSR assicurato agevolato lo svolgimento dell'attività degli ISF all'interno delle strutture sanitarie individuando i locali idonei (esempio sala medici, biblioteca di reparto, studio del medico) in fasce orarie concordate con il responsabile dell'UO, sensibilizzando la disponibilità dei medici e farmacisti e promuovendo la condivisione di una politica aziendale di programmazione degli incontri di informazione scientifica sui farmaci mediante visite individuali su appuntamento o preferibilmente incontri collegiali organizzati dalle Direzioni. Un apposito cartello nel quale siano chiaramente individuate le modalità di ricevimento degli ISF dovrà essere apposto negli studi medici convenzionati e nelle strutture del SSR;
- il numero delle visite individuali di ogni ISF ai singoli medici di medicina generale e pediatri di libera scelta è quantificata in cinque visite annuali per ogni medico interessato alla prescrizione. Qualora un ISF sia responsabile del servizio di informazione scientifica di più prodotti, il numero massimo di visite annuali rimane comunque cinque, fatta salva l’esigenza di veicolare nuove informazioni rilevanti sull’uso appropriato dei medicinali;
- Gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e delle farmacie convenzionate non possono fornire agli ISF né indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici né informazioni.
Per maggiori informazioni: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/informazione-scientifica-sul-farmaco1
Dino Biselli
Source: Regione Veneto