Lo scorso 10 dicembre AIFA ha emanato una nota con la quale, rifacendosi al testo dell’art. 122 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE e della direttiva 2003/94/CE), ha fissato il termine ultimo di trasmissione degli elenchi degli Informatori Scientifici del Farmaco relativi all’anno 2019 in data 31 gennaio 2020.
Il Decreto Legislativo 219/2006 stabilisce infatti che:
nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, specificando il numero medio di visite effettuate. A tale fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare all'AIFA l'elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l'azienda farmaceutica
Gli elenchi degli ISF devono essere inseriti sul Front End Informazione Medico Scientifica dell’AIFA. Da sottolineare che l’azienda titolare di almeno una AIC valida non è sottoposta a tale obbligo se, nel corso dell’anno di riferimento, non ha immesso sul mercato alcun medicinale e non ha realizzato alcuna forma di pubblicità dei medicinali. Tale stato di cose deve essere comunicato con un’autocertificazione del legale rappresentante dell’azienda che a tal riguardo compilerà l’apposito modulo di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato al comunicato dell’ufficio IS del 16/06/2017).
Per maggiori informazioni, clicca su questo link: https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/elenchi-degli-informatori-scientifici-del-farmaco-relativi-all-anno-2019
Dino Biselli
Source: AIFA