Informazione Scientifica e Farmindustria

Oltre alle disposizioni di legge, anche Farmindustria, attraverso il suo Codice Deontologico aggiornato al 3 luglio 2019, ha emanato delle disposizioni relative alle attività di informazione scientifica del farmaco concordate fra i membri dell’associazione di categoria delle industrie farmaceutiche presenti in Italia, non solo con l’intento di regolare i rapporti tra loro ma anche fra l’industria e il mondo scientifico e sanitario.

Si riportano di seguito alcune parti del Codice Deontologico dedicate all’informazione scientifica diretta, in particolare ai principi che l’azienda deve seguire nell’impostazione e nella conduzione dell’informazione scientifica e le indicazioni di come l’informatore si debba relazionare con il professionista sanitario:

 

Principi Generali

  • L’azienda è responsabile dell’informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene la concessione di vendita, anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti, agenti, agenzie, etc);
  • I contenuti dell’informazione devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva;
  • E’ vietato l’utilizzo di fax, e-mails, sistemi automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione ai fini della diffusione del materiale promozionale regolarmente approvato dall’AIFA, ad eccezione del caso in cui sia stato preventivamente acquisito il consenso documentabile del medico destinatario del materiale stesso.

 

L’informazione verbale diretta al medico

  • L'informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione;
  • L'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato;
  • Sarà compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico del farmaco di fornire all’operatore sanitario quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una corretta applicazione terapeutica;
  • Sarà inoltre compito dell’azienda mettere in grado l'informatore scientifico di raccogliere le informazioni inerenti i propri farmaci onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati;
  • Fa parte dell’attività dell’informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione.

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Dino Biselli

Source: Farmindustria