A chi spetta l’onere del controllo del possesso del Green pass degli ISF?

Come stabilito dal D.L. n. 127/2021 dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre, per accedere in azienda e svolgere l’attività lavorativa sarà necessario esibire il Green Pass. Tale provvedimento non coinvolge solo i dipendenti dell’azienda, ma anche gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. 

In particolare, il controllo sui lavoratori "esterni", dipendenti e non, appare essere abbastanza macchinoso, in quanto la norma prevede una sorta di doppio controllo su questa tipologia di lavoratori. Tralasciando l’analisi degli effetti del provvedimento su tutte le categorie di lavoratori esterni e concentrandosi solamente sul caso del lavoro in trasferta sorgono ulteriori problematiche da affrontare.

Infatti per i lavoratori in trasferta che operano tutta la settimana al di fuori dell’azienda, magari presso aziende clienti e che non partono mai, o raramente, dalla sede della propria azienda, il doppio controllo non è possibile. In tali casi solo il datore di lavoro destinatario del servizio può effettuare il controllo sul possesso o meno del green pass da parte del lavoratore.

Ciò significa che il datore di lavoro destinatario del servizio, in caso di dipendente “terzo” senza “green pass”, dovrà rifiutare la prestazione ed avvertire, immediatamente, il datore di lavoro di quest’ultimo per i provvedimenti immediati che la norma impone. Questo processo di condotta sembra essere quello che meglio si addice all’attività degli informatori scientifici del farmaco.

 

Dino Biselli

Source: IPSOA