
È stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia nel settore commercio (cosiddetto AEC commercio), firmato in data 4 giugno 2025 e con entrata in vigore fissata per il 1° luglio 2025. Il nuovo testo, che sostituisce l’accordo del 16 febbraio 2009, introduce modifiche rilevanti nei rapporti tra agenti e preponenti.
Tra le principali novità si segnala il riconoscimento esplicito del diritto alla provvigione anche per le vendite online. Cambiano inoltre i termini di preavviso in caso di recesso da parte dell’agente monomandatario. È previsto il diritto alle indennità anche per gli agenti operanti in forma di società di persone, in caso di pensionamento del socio. Tutte le somme corrisposte dalla preponente vengono considerate ai fini del calcolo degli istituti contrattuali (indennità, preavviso, ecc.). Vengono introdotti nuovi criteri per la determinazione delle indennità di fine rapporto e l’obbligo per la casa mandante di fornire all’agente i dati relativi ai risultati ottenuti nella zona di competenza. È inoltre aggiornato il meccanismo di calcolo del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). A fronte di tali novità, sarà necessario adeguare i contratti degli informatori scientifici del farmaco, per i quali trova applicazione l’AEC commercio.
la Redazione
Source: FTA AVVOCATI