
Gli Informatori Scientifici del Farmaco (ISF) per svolgere la professione devono possedere i requisiti previsti dal Dlg 219/06 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare l’art. 122, comma 2, specifica il il titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario o laurea triennale in Informazione Scientifica Sul Farmaco.
Tuttavia, le profonde trasformazioni che hanno interessato il nostro sistema universitario negli ultimi anni hanno reso necessarie numerose (ma non definitive) revisioni di quanto sopra, principalmente per due ragioni: l'introduzione di nuovi ordinamenti e corsi di studio ed il tentativo di equiparazione.
Questa però è la teoria, perchè la confusione regna ancora sovrana, soprattutto all'interno delle stesse aziende che non sempre (anzi molto raramente) hanno la situazione completamente chiara proprio in fase di selezione e valutazione dei candidati Informatori.
Proviamo allora a ricapitolare...citando infine le fonti ufficiali.
Con il Decreto 3 Agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2007, vengono ammesse anche la laurea in scienze naturali e tutti i corsi di laurea specialistica o di laurea magistrale appartenenti alla classe 9/S – Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e classe 68/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura. Vengono inoltre ammesse le lauree classe 1 – Classe delle lauree in biotecnologie – e classe 24 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.
Successivamente con il Decreto 01/09/2009 vengono ammesse anche le lauree di classe 62/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche – e classe LM – 54 – Classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche – a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea.
Se si possiede una delle lauree sopra descritte o laurea equipollente si può svolgere l’attività di Informatore.
Decreto Interministeriale 28 giugno 2011, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2011 n. 283: equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S – LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S – LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario
Art. 1
Le lauree specialistiche afferenti alla classe 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e le lauree magistrali afferenti alla classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, conferite dalle Università statali e non statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree specialistiche afferenti alla classe 6/S Biologia e alle lauree magistrali afferenti alla classe LM-6 Biologia, rilasciate dalle predette istituzioni, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, in base ai requisiti stabiliti dall’art. 2.
Art. 2
1. La suddetta equipollenza è possibile solo nei casi in cui il soggetto richiedente abbia conseguito complessivamente nella sua carriera universitaria (laurea e laurea specialistica/magistrale):
1. almeno 60 CFU nei settori scientifico disciplinari da BIO/01 a BIO/19;
2. un minimo di 24 CFU conseguiti in almeno quattro dei seguenti settori scientifico disciplinari: BIO/09, BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/04, MED/07, MED/42.
2. I CFU acquisiti al punto 2) possono essere compresi tra quelli previsti al punto 1).
3. è compito dell’Ateneo che ha conferito la laurea specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari sopracitati, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.
Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 7/S – LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S – LM-6 Biologia Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2012 n. 83
Equipollenza delle lauree specialistiche/magistrali delle classi 8/S Biotecnologie industriali – LM-8 Biotecnologie industriali alle lauree specialistiche/magistrali delle classi 6/S Biologia – LM-6 Biologia – Decreto Interministeriale 15 gennaio 2013 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2013 n. 145
Vedi: EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 E CLASSI DELLE LAUREE DM 270
INDICE DELLE CLASSI DELLE LAUREE DI 1° LIVELLO (L) – Lauree triennali
Informazione Scientifica sul Farmaco appartiene alla Classe di Laurea L-29 “Scienze e tecnologie farmaceutiche”. C’è equiparazione tra Diplomi Universitari L. 341/90, Lauree delle classi DM 509/99 e Lauree delle classi DM 270/04.
Informazione scientifica sul farmaco (DIPLOMI UNIVERSITARI L. 341/90) è equiparata a 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche (LAUREE DELLA CLASSE DM 509/99) e L‐29 Scienze e tecnologie farmaceutiche (LAUREE DELLA CLASSE DM 270/04). (Tabella 2 del MIUR)
Equipollenza è tra titoli accademici del vecchio ordinamento. Equiparazione si dice dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento, alle nuove classi delle lauree specialistiche.
I termini “equipollenza” ed “equiparazione” indicano la presenza di un’equivalenza tra titoli di studio che ha un’efficacia giuridica. Dire che due titoli di studio sono equipollenti o equiparabili implica stabilire che i titoli di studio: a) certificano l’acquisizione di competenze equivalenti; b) permettono l’ammissione a concorsi pubblici; c) sono validi ai fini dell’ammissione a esami di Stato e all’accesso a ordini professionali; d) permettono la continuazione del percorso degli studi a un livello superiore. Con appositi decreti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha stabilito le equipollenze e le equiparazioni tra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento:
https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06219dl.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-08-27&atto.codiceRedazionale=07A07655&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-02&atto.codiceRedazionale=09A11478&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/di-28062011.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/di-11112011-%282%29.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/gennaio/di-15012013.aspx
http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3161.pdf