
La commissione Affari Sociali della Camera ha approvato definitivamente, in sede legislativa, il disegno di legge sulla trasparenza ed il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici (di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari) ed i soggetti che operano nel settore della salute (comprese le organizzazioni sanitarie), il cosiddetto Sunshine act.
Il provvedimento, composto da nove articoli, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici e i soggetti che operano a qualunque titolo nel settore salute. Uno dei cardini dell’intero provvedimento è il sito internet istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico, denominato "Sanità trasparente", liberamente accessibile per la consultazione, istituito con l’articolo 5.
L'istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina; la data di inizio del funzionamento è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'istituzione è preceduta dall'emanazione di un decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla suddetta data di entrata in vigore, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione ed il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini - oltre che della definizione dei modelli per le comunicazioni e degli eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime - della determinazione della struttura e delle caratteristiche tecniche del registro, nonché dei requisiti e delle modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati.
Le determinazioni del decreto ministeriale devono essere improntate ai seguenti criteri: facilità di accesso; semplicità della consultazione; comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione; previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti. Le comunicazioni sono consultabili nel registro per cinque anni dalla data della pubblicazione (decorso tale termine, esse sono cancellate dal medesimo registro).
Dino Biselli
Source: Quotidianosanità.it