La Giunta Regionale del Veneto, nella seduta del 22 dicembre 2023, ha approvato il documento “Indirizzi e Direttive in materia di Informazione Scientifica sul farmaco, dispositivi medici, e dispositivi diagnostici in vitro nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”. Con tale provvedimento viene abrogata la DGR n. 1307 dell’8 maggio 2007 “Modalità operative per le attività di informazione scientifica sul farmaco”.
Nel documento si specifica che le Aziende Sanitarie della Regione Veneto dovranno provvedere alla regolamentazione delle modalità di accesso e di svolgimento dell’attività degli informatori scientifici (IS) e degli specialist all’interno delle strutture del SSR, fatta esclusione dell’attività di supporto tecnico e manutenzione. Inoltre, esse dovranno individuare un Referente aziendale che avrà il compito di di individuare una procedura per la regolamentazione dell’attività di Informazione degli ISF/IS-DM/specialist/IS-IVD, degli informatori che lavorano per aziende di nutraceutica e delle figure professionali diverse da quelle menzionate che operano nelle strutture sanitarie. Infine, le AS saranno responsabili della pubblicazione della procedura nel portale Internet dell’Azienda Sanitaria.
I Direttori Generali di ciascuna Azienda Sanitaria trasmettono la procedura per la regolamentazione dell’attività di Informazione Scientifica alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, insieme all’indicazione del Referente aziendale, entro 90 giorni dall’emanazione della stessa.
Dal canto loro, le Aziende Farmaceutiche e delle Aziende produttrici/fornitrici di DM e IVD e le altre Aziende produttrici/fornitrici individuate nel provvedimento dovranno fornire di apposito tesserino di riconoscimento regionale gli informatori scientifici del farmaco, di DM/IVD, e gli specialist. Questi ultimi dovranno esibirlo per accedere alle strutture del SSR e convenzionate, insieme al documento di riconoscimento personale in corso di validità se richiesto.
Ogni Azienda Sanitaria deve normare gli accessi degli informatori non in possesso di tesserino di riconoscimento vidimato dalla Regione del Veneto, che accedono alle proprie strutture. Al fine di agevolarne l’accesso, tali figure professionali dovranno essere comunque munite di un tesserino di riconoscimento nominativo con i dati essenziali dell’Azienda per la quale effettuano l’informazione scientifica.
Le modalità e gli orari per il ricevimento degli IS e dello specialist sono pubblicizzati attraverso la Carta dei Servizi aziendale, tramite appositi cartelli da posizionarsi in prossimità dei locali individuati per tale attività, nonché all’ingresso dellesingole Unità Operative/Servizi e in ogni altro luogo utile ad assicurarne la massima visibilità, anche all’utenza.
Le Aziende sono tenute a comunicare alla Regione del Veneto, entro il 31 gennaio, l’elenco, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, del personale. La comunicazione sarà corredata dalle relative autorizzazioni al trattamento dei dati personali.
Gli informatori scientifici del farmaco e dei DM/IVD devono esibire il proprio tesserino di riconoscimento regionale anche per accedere allo studio del MMG o del PLS convenzionati. L’attività di informazione scientifica deve avvenire, di norma, su appuntamento e secondo modalità stabilite dal MMG o dal PLS, allo scopo di permettere una regolare attività ambulatoriale.
Uno stesso prodotto contenente lo stesso principio attivo può essere presentato dall’Azienda farmaceutica ad ogni medico al massimo cinque volte per anno, anche nel caso di informatori scientifici diversi. Qualora un informatore scientifico del farmaco sia deputato a fare informazione scientifica su più prodotti, il numero massimo di visite rimane comunque determinato in cinque annuali per ogni medico.
La Commissione Terapeutica Aziendale/Sovraziendale, costituita presso ciascuna Azienda ULSS, Azienda Ospedaliera e IRCCS, è l’organismo deputato a vigilare e verificare l’applicazione della normativa nazionale e regionale in materia d’informazione scientifica.
La Redazione
Source: Regione Veneto