Ministero della Salute pubblica linee guida per pubblicità di SOP e OTC sui social media

La Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute ha pubblicato le nuove Linee guida sulla pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione (OTC) e dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP). Queste nuove disposizioni forniscono chiarimenti in merito alle modalità consentite per la diffusione dei messaggi pubblicitari, con particolare riferimento all’utilizzo dei nuovi canali di comunicazione.

Nonostante il quadro normativo di riferimento della pubblicità dei medicinali, definito dal decreto legislativo 219/2006 rimanga immutato, il documento, approvato dalla Sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria del Comitato Tecnico Sanitario, aggiorna e sostituisce, per i medicinali, le precedenti Linee guida pubblicate nel corso degli ultimi anni. In particolare, il documento pubblicato è rivolto a regolamentare la pubblicità via social network.

Nello specifico, la documentazione fornisce chiarimenti in merito alle modalità consentite per la diffusione di messaggi pubblicitari relativi a OTC e SOP. Una prima indicazione importante è relativa all’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concessa per uno o più mezzi di diffusione (carta stampata, televisione, radio, internet, ecc.), che può essere estesa ad un altro mezzo di diffusione che utilizza il medesimo supporto tecnico. Tale estensione è consentita, su richiesta del titolare dell’autorizzazione originaria, solamente nel caso in cui il messaggio pubblicitario per cui si chiede l’estensione dell’autorizzazione sia identico a quello precedentemente autorizzato. 

Inoltre, il web è considerato, a tutti gli effetti, un mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario. Ciò significa che ogni forma di presentazione dei medicinali su Internet (testo, video, immagine, audio), ivi compresi i siti istituzionali aziendali-istituzionali, deve essere oggetto di autorizzazione. Questo comporta che il materiale già autorizzato per altri mezzi di diffusione (stampa, radio, televisione, cinema, punto vendita) non può quindi essere direttamente inserito in rete ed è necessario ottenere una specifica autorizzazione.

Focalizzando l’attenzione sui social network, poiché il messaggio pubblicitario autorizzato dal Ministero della salute non può essere modificato né dall’Azienda titolare del prodotto pubblicizzato, né da altri soggetti, l’utilizzo dei canali social, che consentono all’utenza di manifestare le proprie opinioni, può compromettere il requisito di staticità del messaggio pubblicitario garantito dalla legge attraverso l’autorizzazione. Va poi tenuto conto che nei social network non è possibile prendere visione delle altre informazioni che, anche se non di carattere promozionale, potrebbero essere diffuse nelle stesse pagine del messaggio autorizzato. Pertanto l’utilizzo di tali canali per la diffusione di messaggi pubblicitari autorizzati è consentito esclusivamente nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

- il social network deve consentire tecnicamente che siano disabilitate tutte le funzionalità riguardanti i “commenti” e le reazioni (like pubblici, emoticon e simili); deve essere disabilitata anche la funzione “condivisione” e, ove ciò non fosse tecnicamente possibile, tutti i messaggi diffusi sui canali social devono contenere il seguente disclaimer: “Il Ministero della salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”;

- è consentito riportare nei messaggi pubblicitari autorizzati e diffusi tramite pagine/profili social link attivabili nel caso che i link che rimandano a siti web e/o pagine/profili social contenenti materiale promozionale già autorizzato dal Ministero, o che i link che rimandano a contenuti rivolti al pubblico che non necessitano dell’autorizzazione ministeriale (ad esempio contenenti informazioni di educazione sanitaria, automedicazione ecc.). In entrambi i casi, l’Azienda responsabile del materiale in rete provvede ad avvertire l’utente con la seguente dicitura: “state abbandonando il sito (inserire il nome) contenente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”;

- non sono consentiti link ad altri contenuti rivolti al pubblico (anche in lingua straniera), che necessitano dell’autorizzazione ministeriale e non l’abbiamo ottenuta;

- nella domanda di autorizzazione il richiedente deve riportare i siti e le pagine/profili social a cui si rinvia, nel caso in cui nel messaggio non vengano riportati in modo esplicito (es. tasto “Scopri di più”);

Infine, al documento sono state allegate delle schede di dettaglio relative ai singoli canali social per i quali è consentito presentare domanda di autorizzazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari su farmaci Otc/Sop. Non è invece ammessa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso altri social network al momento non disciplinati.

 

Dino Biselli

Source: Quotidianosanità.it