
Secondo la giurisprudenza, è ormai pacifico che il recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 del codice civile per il lavoro subordinato, sia applicabile anche al contratto di agenzia. A tal fine, occorre tener conto che, nel rapporto di agenzia, il vincolo fiduciario – in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume un’intensità maggiore rispetto a quella presente nel rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, è sufficiente anche un fatto di minore consistenza. L’accertamento della sua sussistenza è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
La nozione di giusta causa prevista dal codice civile ha un contenuto generale ed astratto; per questo, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha elaborato una casistica dei comportamenti che concretizzano la giusta causa di recesso nel contratto di agenzia.
Secondo la giurisprudenza, costituiscono valido motivo di recesso per giusta causa su iniziativa della preponente: l’inattività dell’agente; le mancate visite alla clientela; l’appropriazione indebita di somme spettanti alla preponente; la violazione dell’obbligo di esclusiva; la mancata dimostrazione delle visite effettuate presso la clientela; le irregolarità commesse dai subagenti e/o dai collaboratori dell’agente; le offese alla preponente.
Costituiscono invece valido motivo di recesso per giusta causa su iniziativa dell’agente: il mancato pagamento delle provvigioni protrattosi per mesi; il rifiuto sistematico degli ordini trasmessi dall’agente; la violazione dell’obbligo di esclusiva; il mancato invio del materiale di vendita e del campionario; il mancato riscontro alle comunicazioni inviate dall’agente; il mancato invito alle riunioni della rete vendita; il mancato invito a partecipare ai viaggi incentive rivolti alla rete vendita.
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Source: FTA AVVOCATI