Sentenza della Corte di Cassazione sulla natura dell’attività dell’ISF

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 10158 del 16 aprile 2021 ha definitivamente chiarito che la figura professionale dell’informatore scientifico del farmaco non è assimilabile a quella dell’agente di commercio.

Infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che 

quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è dunque un propagandista scientifico e non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente.

La Corte di Cassazione ha anche specificato che l’attività dell’informatore scientifico del farmaco, che si configura come attività di persuasione della potenziale “clientela” (i medici) dell'opportunità dell'acquisto dei farmaci fornendo informazioni sul prodotto e sulle sue caratteristiche, senza tuttavia promuovere, se non in via del tutto marginale, la conclusione di contratti, può essere svolta sia con un rapporto di lavoro autonomo sia con uno di tipo subordinato.

L’attività di agente, al contrario, si configura come un'obbligazione non di mezzi ma di risultato che deve pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, in quanto atti direttamente connessi alla commisurazione del suo compenso.

 

Dino Biselli

Source: AteneoWeb