Accreditamento ISF presso la Regione Campania

Per regolare l'attività di Informazione Scientifica sul Farmaco nelle strutture presenti sul territorio regionale, nel 2011 la Regione Campania ha emanato la Legge Regionale n. 8 del 27/06/2011. In base a tale provvedimento, le aziende farmaceutiche che svolgono attività di informazione scientifica del farmaco nel territorio campano sono tenute ad accreditare i propri Informatori Scientifici del Farmaco alla Regione Campania per l'accreditamento dei propri Informatori Scientifici.

L’articolo 2 di questo provvedimento prevede che le aziende farmaceutiche che svolgono attività di informazione scientifica sui farmaci di ogni loro ISF devono comunicare alla Regione: nome, cognome, data di nascita, inizio dell’attività dei propri Informatori scientifici del farmaco, l'eventuale area terapeutica nella quale essi operano e l'ambito territoriale provinciale o delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere in cui svolgono la loro attività. Inoltre devono rendere noto il codice identificativo proprio dell’azienda ed eventuali aziende farmaceutiche consociate o associate, e l’autocertificazione dell'ISF riportante il titolo di studio, l’attività svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno, il nominativo del responsabile scientifico, il responsabile aziendale della farmacovigilanza.

Gli ISF devono essere dotati di tesserino di riconoscimento e di accreditamento, che riporta i dati personali e professionali dell’Informatore Scientifico. Il tesserino è fornito da ciascuna azienda farmaceutica e vidimato dalla Regione Campania sulla base degli elenchi nominativi ricevuti. Il tesserino deve essere esibito per l'accesso alle strutture del servizio sanitario regionale, incluse quelle convenzionate. Ogni successiva variazione dell'elenco dei nominativi è comunicata entro trenta giorni dalle aziende farmaceutiche alla Regione Campania.

L’attività degli ISF all'interno delle strutture del servizio sanitario regionale è assicurato ed agevolato dalle direzioni delle strutture, le quali individuano i locali dove essa viene svolta in determinate fasce orarie e nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro dal lunedì al venerdì. L’attività degli ISF deve essere concordate con il responsabile dell'unità operativa, sensibilizzando la disponibilità dei medici e dei farmacisti e programmando gli incontri di informazione scientifica sui farmaci mediante visite individuali su appuntamento o preferibilmente incontri collegiali organizzati dalle medesime direzioni o dal responsabile del reparto o dell’unità operativa. Lo svolgimento dell'attività degli ISF negli studi medici convenzionati dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e guardia medica, avviene in apposito orario concordato con il medico.

Il numero delle visite individuali di ogni ISF presso i singoli medici non deve superare le sei annuali per ogni medico interessato alla prescrizione, fatta salva la discrezionalità del medico medesimo. In ogni caso uno stesso prodotto contenente lo stesso principio attivo non può essere presentato dall'azienda farmaceutica più di cinque o sei volte all'anno. Se un ISF é responsabile del servizio di informazione scientifica di più prodotti, il numero massimo di visite è comunque determinato in cinque o sei per anno per medico. 

Normalmente gli ISF svolgono la loro attività presso i medici individualmente, anche se la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all'attività di informazione scientifica è ammessa seppure soltanto nel periodo di dodici mesi dall’inizio dell’attività dell’ISF ovvero per funzioni diverse dalla informazione scientifica.

E’ fatto divieto agli ISF di svolgere attività di tipo commerciale presso le farmacie, sia ospedaliere che aperte al pubblico (convenzionate). Inoltre, gli ISF non possono chiedere al medico o farmacista informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici e questi ultimi non possono fornire a terzi dati personali inerenti gli ISF e la loro attività.

Ogni sei mesi Le aziende farmaceutiche devono comunicare alla Regione il numero dei medici e dei farmacisti che operano nella Regione oggetto dell'attività di informazione scientifica del farmaco, e il numero medio mensile di interventi effettuati dagli ISF presso gli operatori sanitari oggetto dell'attività di informazione scientifica.

Le modalità operative per l'accreditamento sono regolamentate dalla Circolare prot. 0520975 del 04/07/2011 e della Circolare prot. 110495 del 14/12/2012 emesse dalla UOD Politica del Farmaco della Direzione Generale Tutela della Salute.


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Dino Biselli

Source: Regione Campania