Il materiale informativo che supporta l'informazione scientifica

Uno degli aspetti più critici dell’attività dell’informazione scientifica del farmaco è proprio l’”informazione”, vale a dire il contenuto che viene presentato ai medici e le relative modalità con le quali questo stesso contenuto viene veicolato. Nel lavoro dell’informatore potrebbe quindi esistere un’”area grigia” dove il confine fra informazione e promozione potrebbe essere non pienamente definito a livello legale e regolatorio.

Per ovviare a tale incertezza, anche Farmindustria ha voluto offrire delle indicazioni a riguardo, stabilendo alcune regole e fornendo alcune precisazioni che sono comprese in alcune parti del Codice Deontologico che vincola tutte le aziende farmaceutiche iscritte.


Il materiale informativo

  • Laddove l’attività di informazione scientifica venga effettuata avvalendosi di supporti di natura informatica, elettronica o telefonica, anche tramite terzi qualificati, dovranno essere pienamente rispettate le medesime previsioni normative individuate dalla legge vigente e dal presente Codice in materia di informazione scientifica;
  • A prescindere dall’autorizzazione ministeriale non sono comunque ammesse affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e simili e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità;
  • Le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore;
  • I testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l’indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell’autore;

Il materiale promozionale

  • Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura. Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso, sponsorizzato da un’industria farmaceutica, dovrà avere valore percepito trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile all’attività espletata dal medico e dal farmacista. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l’indicazione dell’azienda o del prodotto dell’azienda che sponsorizza. E’ comunque vietata l’offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali. Dovrà essere inoltre garantito che tutto il materiale promozionale destinato ai medici ed ai farmacisti venga acquistato direttamente dall’azienda a livello centrale.

 

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Dino Biselli

Source: Dino Biselli