Norme dell’Informazione Scientifica del farmaco in Piemonte

Continua la breve rassegna dei regolamenti generali riguardanti l’accesso degli ISF alle strutture sanitarie regionali e aziendali. Oggi è la volta del Piemonte, che ha regolamentato l’informazione scientifica del farmaco con il D.G.R. n. 40-3436 del 17.07.06. Tale norma richiede che le Aziende farmaceutiche inviino le informazioni relative ai propri informatori che andranno aggiornare la banca dati regionale degli Informatori Farmaceutici predisposta proprio a questo scopo.

Le Aziende farmaceutiche interessate devono comunicare al Settore Assistenza Farmaceutica dell’Assessorato Tutela della Salute e della Sanità i seguenti dati:

  • nome, cognome, codice fiscale dei propri ISF, specificandone l’eventuale area terapeutica e l’ambito territoriale in cui questi svolgono l’attività, indicando le Aziende Sanitarie Regionali interessate;
  • codice identificativo dell’azienda;
  • autocertificazione del possesso dei requisiti di cui dall’art. 122 del D. Lgs. 219/2006, con particolare riferimento a:
    • diploma di laurea in una delle discipline previste dal medesimo art. 122;
    • svolgimento dell’attività di informazione sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno;
  • nominativo del responsabile scientifico da cui dipendono gli Informatori Scientifici del Farmaco;
  • nominativo del responsabile aziendale della farmacovigilanza.

Gli Informatori Scientifici del Farmaco dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento con fotografia, il quale riporti, oltre a nome, cognome, codice fiscale, logo e nome dell’Azienda farmaceutica, codice identificativo dell’Azienda farmaceutica, anche l’area terapeutica nella quale l’informatore opera e l’ambito territoriale di azione con indicazione delle Aziende Sanitarie Regionali di riferimento.

L’Informatore Scientifico del Farmaco deve esibire il tesserino al momento dell’accesso nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale, comprese quelle convenzionate. Ogni successiva variazione apportata all’elenco dei nominativi deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni.

L’attività  di presentazione e informazione scientifica all’interno delle strutture sanitarie deve avvenire esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalle Aziende Sanitarie Regionali, assicurando la programmazione degli incontri mediante visite su appuntamento, e promuovendo la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche di confronto provenienti da fonti indipendenti. Inoltre, non è ammesso lo svolgimento dell’attività di informazione scientifica del farmaco all’interno dei reparti di ricovero, di degenza e negli ambulatori specialistici.

 

Dino Biselli

Source: Regione Piemonte